L’intelligenza artificiale può mettere a repentaglio i mercati finanziari

Negli ultimi anni, il progressivo diffondersi dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite, dall’ambito lavorativo a quello sociale, è divenuto un tema sempre più centrale, che sta suscitando grande attenzione, nonché accesi dibattiti, alimentati dall’entusiasmo di molti e dal timore dei più scettici, in merito all’utilizzo di tali tecnologie.

Indici azionari di Borsa - MONSITJ / GETTY IMAGE Fonte: Wired

Se numerosi sono i risvolti positivi connessi all’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, in grado di semplificare sensibilmente la qualità e l’organizzazione del lavoro, nonché di sollevarci dall’onere di svolgere mansioni usuranti o ripetitive, d’altra parte questi strumenti comportano una serie di rischi e difficoltà, portando ad emersione tutti i limiti dei nostri mezzi di legiferazione e regolazione, che da sempre mostrano una certa fatica a tenere il passo con l’innovazione tecnologica. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono svariate e spaziano da automobili e mezzi a guida autonoma, a chat bot e smart home, all’automatizzazione di processi inerenti alla pipeline produttiva. Tra questi utilizzi, quello (forse) meno noto, ma di estremo rilievo, è il ricorso all’intelligenza artificiale nel settore dei mercati d’investimento.


Il mondo finanziario ha, infatti, assistito nell’ultimo ventennio a una progressiva digitalizzazione, vedendo un crescente impiego operativo di sistemi “non umani”: tra questi, un ruolo tutt’altro che marginale è ricoperto dal cd. HFT (High Frequency Trading). I programmi di trading ad alta frequenza sono dei software informatici in grado di eseguire numerose transazioni finanziarie in poche frazioni di secondo. L’HTF rappresenta uno dei molteplici e variegati strumenti che può essere ricondotto alla macrocategoria dei sistemi di intelligenza artificiale.


Questi, in ambito finanziario, vengono distinti in sistemi “deboli” e sistemi “forti”: i primi si caratterizzano per essere software meramente esecutivi, che danno attuazione a precisi ordini loro impartiti e necessitano, quindi, di ricevere istruzioni da parte del supervisore - programmatore umano. Tradizionalmente, l’HFT viene fatto rientrare in questa categoria, fondandosi sostanzialmente sull’esecuzione di molteplici e massicci input di vendita e acquisto, preventivamente assegnati dal gestore umano e meramente eseguiti dalla macchina. Al contrario, un sistema di intelligenza artificiale c.d. forte è dotato di una capacità decisionale e di apprendimento autonoma, potendo, in questo modo, generare degli output sempre meno dipendenti dagli input immessi dal supervisore.

Dunque, nel mercato mobiliare, un sistema forte è in grado di individuare autonomamente le operazioni finanziarie da eseguire, valutando le possibilità e i margini di profitto, quindi l’opportunità dell’operazione. Se l’autonomia dell’intelligenza artificiale forte è il suo principale asset, che permette di incrementare esponenzialmente velocità e profitto nel trading, allo stesso tempo tale carattere ne costituisce anche l’aspetto di maggiore criticità. L’indipendenza nel processo decisionale dell’algoritmo, invero, impedisce al supervisore, una volta che l’operazione sia stata realizzata, di risalire al percorso logico e alla strategia di trading sottesa alla scelta di investimento operata dall’intelligenza artificiale.

In questo senso, dunque, il programmatore è in grado di visionare le operazioni finanziarie messe in atto dall’intelligenza artificiale, senza, tuttavia, poterne spiegare la ratio. Ed è proprio in questi termini che il ricorso alle intelligenze artificiali forti può aprire a nuove frontiere della responsabilità penale del supervisore. È ormai risaputo che la condotta di un operatore finanziario il quale, comprando o vendendo titoli, altera i normali meccanismi di interazione tra domanda e offerta - così influenzando indebitamente il processo di formazione del prezzo - si presta ad integrare un’attività di manipolazione c.d. operativa del mercato, prevista e punita dall’art. 185 del TUF.

Ciò, ovviamente, accade anche quando gli investimenti che danno luogo a tali fatti siano commessi mediante sistemi di intelligenza artificiale. Nelle cronache sono ormai noti da tempo i casi di manipolazione del mercato perpetrati proprio attraverso sistemi di HFT: le intelligenze artificiali deboli possono, invero, far sorgere la responsabilità penale dell’utilizzatore ogni qual volta questi impartisca alla macchina ordini di acquisto e vendita al preciso fine di delinquere e di manipolare il mercato. Con l’avvento delle intelligenze artificiali forti, a maggior ragione, i profili di rilevanza penale si sono ulteriormente ampliati.

Si deve, infatti, tener conto che le operazioni in grado di influenzare sensibilmente il prezzo di un titolo o di un bene sul mercato sono considerate penalmente rilevanti solo nel caso in cui la persona che ha concluso l’operazione potenzialmente manipolativa non riesca, ex post, ad illustrare i legittimi motivi che hanno ispirato l’esecuzione di un’operazione finanziaria; viceversa, il soggetto può andare esente da responsabilità penale ogni qual volta sia in grado di dimostrare la strategia che ha portato a quell’investimento. Ed è proprio in questa misura che assume rilievo l’autonomia decisionale dell’intelligenza artificiale forte, la quale preclude all’operatore la possibilità di spiegare il ragionamento della macchina, rendendo quindi impossibile giustificare all’Autorità le ragioni per le quali è stato comprato o venduto un determinato titolo.

In altri termini, a fronte di scelte d’investimento autonomamente compiute da tali tecnologie – e, quindi, non ascrivibili all’uomo, né da lui giustificabili - il supervisore (o programmatore) di tali sistemi potrebbe esporsi al rischio di essere ritenuto responsabile del reato di manipolazione del mercato. In effetti, come emerge da un recente studio condotto dall’Autorità olandese di vigilanza sui mercati finanziari (AFM), nei Paesi Bassi gli intermediari hanno diffusamente rinunciato a utilizzare le intelligenze artificiali forti in ambito finanziario, proprio per la preoccupazione di non saper gestire il rischio manipolazione derivante dal trading e per la consapevolezza dell’impossibilità di governare ex ante e di giustificare ex post all’Autorità le “scelte” di investimento effettuate dall’intelligenza artificiale.

In conclusione, se l’impiego dell’intelligenza artificiale nei mercati finanziari è uno strumento a cui si fa ricorso da decenni e che ha indubbiamente migliorato l’efficienza dei singoli operatori e delle piattaforme di scambio titoli, allo stesso modo, non devono essere trascurati i rischi di natura penale in cui può potenzialmente incorrere l’intermediario finanziario che demandi integralmente a tali sistemi il compimento di operazioni d’investimento. Si palesa, infatti, concreta la possibilità che operazioni finanziarie eseguite dalle intelligenze artificiali forti vengano in futuro rese oggetto di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria a titolo di manipolazione di mercato, sebbene nei processi di investimento gestiti da tali tecnologie la persona umana non abbia, in realtà, alcuna voce in capitolo.

Fonte: Wired

  • Condividi:

Altri articoli di Redazione TheLiquidJournal

Dai tostapane agli smartphone, nasce BALMUDA Phone

Un nuovo ingresso nel competitivo mondo degli smartphone, ma non è una startup, anzi l’azienda è molto nota anche in occidente. Ma per i suoi raffinati tostapane.